Articolo 1
È costituita per volontà del dott. Francesco RAPONI una Fondazione denominata “FRANCESCO RAPONI” con sede in Alatri (FR), Via Colleprata n. 10. La Fondazione potrà far uso di denominazioni nelle varie lingue estere. La fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, opera in Italia ed all’estero, pertanto uffici e delegazioni potranno essere costituiti sia in Italia che all’estero.
Articolo 2
La Fondazione ha per scopo:
– promuovere e sostenere la ricerca, lo studio e la pratica dell’Ossigeno-Ozono Terapia e delle altre scienze anche in ambito culturale e sociale mediante aiuti, anche economici, a progetti di promozione, formazione e Ricerca:
– l’erogazione di borse di studio a ricercatori e studenti e riconoscimenti a studiosi eccellenti.
Articolo 3
Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l’altro:
– organizzare e promuovere eventi, percorsi di formazione, convegni, incontri, mostre, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti, documenti o cataloghi, e altre iniziative editoriali per far conoscere le attività della Fondazione e promuovere la sua comunicazione con altri soggetti nazionali ed internazionali;
– gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi della Fondazione;
– istituire premi e riconoscimenti a studiosi eccellenti e borse di studio a studenti meritevoli in particolar modo a quelli meno abbienti;
– svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell’editoria compresi gli audiovisivi, nei limiti delle leggi vigenti;
– stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l’assunzione di prestiti e mutui a breve o a lungo termine, l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici e privati che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
– amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
– partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fonazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
– partecipare o costituire società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statuari:
– stipulare convenzioni per l’affido a terzi di parte di attività;
– svolgere ogni attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.
Articolo 4
Il patrimonio iniziale della Fondazione è assicurato dal Fondatore mediante versamento della somma di Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero). Tale patrimonio potrà venire incrementato con oblazioni, donazioni, lasciti ed erogazioni di privati, Enti, Istituzioni pubbliche e private ed Organismi nazionali ed internazionali.
Articolo 5
Sono organi della Fondazione:
– il Presidente;
– il Consiglio di Amministrazione;
– il Comitato Scientifico;
– il Comitato d’onore;
– il Collegio dei Revisori dei Conti.
Eventuali comitati, commissioni ovvero direttori di settore od attività, cui verranno conferiti speciali incarichi, previa determinazione delle attribuzioni, della durata e del numero di membri, potranno essere nominati dal Consiglio di Amministrazione.
Articolo 6
Il Fondatore dott. Francesco Raponi ricoprirà la carica di Presidente sua vita natural durante. Il Fondatore potrà designare, anche per via testamentaria, la persona destinata a sostituirlo nella carica di Presidente ed in tutte le prerogative ai cui al presente statuto. Qualora il Fondatore deceduto non abbia proceduto alla designazione il Consiglio di Amministrazione provvederà all’elezione del Presidente, che durerà in carica 3 (tre) esercizi e potrà essere riconfermato.
Articolo 7
Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero variabile di membri, nominati dal Presidente, da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove). I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica 3 (tre) esercizi e precisamente fino all’approvazione del conto consuntivo relativo al terzo esercizio del loro mandato, i consiglieri possono essere confermati alla scadenza. In particolare e salve le attribuzioni previste da altre norme del presente statuto, al Consiglio di Amministrazione spetta:
a) l’amministrazione del patrimonio della Fondazione, la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie nonché di deliberare sugli acquisti e sulle vendite immobiliari, sull’accettazione di liberalità, sull’assunzione di obbligazioni, sulle operazioni ipotecarie, sulla destinazioni di fondi;
b) di approvare entro il mese di dicembre il conto preventivo dell’anno seguente ed entro il mese di febbraio il conto consuntivo dell’anno precedente;
c) di nominare i membri del Comitato scientifico, del Comitato d’onore e del Collegio dei Revisori dei Conti;
d) di istituire eventuali categorie di Partecipanti della Fondazione determinandone le prerogative, i requisiti e le modalità di ammissione;
e) di approvare i regolamenti per il funzionamento dei servizi amministrativi e contabili;
f) di deliberare le modifiche del presente statuto:
I componenti del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso per l’attività svolta, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragione del loro ufficio.
Articolo 8
Il Comitato Scientifico deve essere composto da almeno 5 (cinque) membri nominati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione tra accademici e professionisti impegnati sui temi della scienza, della cultura e del sociale.
Suoi compiti e funzioni sono:
a) la valutazione di merito degli studiosi e degli studenti per l’erogazione dei premi e delle borse di studio erogate dalla Fondazione;
b) funzioni propositive e consultive sui progetti, programmi, attività e strategie della Fondazione ed è convocato e presieduto dal Presidente;
c) funzione di osservatorio sull’evoluzione delle tematiche trattate, sia a livello nazionale sia internazionale.
Il Comitato Scientifico nomina al suo interno un Presidente.
Tutti i membri del Comitato Scientifico, compreso il Presidente, svolgono la loro attività a titolo gratuito, restano in carica per 3 (tre) esercizi e possono essere riconfermati.
Articolo 9
Il Comitato d’onore è composto di membri nominati dal Consiglio di Amministrazione tra illustri personalità di rilevanza internazionale e resta in carica per 3 (tre) esercizi.
Articolo 10
Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.
Inoltre il Presidente:
– convoca il Consiglio di amministrazione e lo presiede proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
– firma gli atti e quanto occorra per l’esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
– sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
– cura l’osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
– provvede all’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed ai rapporti con le autorità tutorie;
– adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo possibile al Consiglio di Amministrazione.
In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il membro del Consiglio di Amministrazione più anziano di età.
Articolo 11
Il Consiglio di amministrazione, il Comitato Scientifico ed il Comitato d’onore si radunano di norma in seduta ordinaria due volte all’anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri. La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto diramato almeno otto giorni prima, con l’indicazione dell’ordine del giorno da trattare.
Articolo 12
Le adunanze del Consiglio di amministrazione, del Comitato Scientifico ed il Comitato d’onore sono valide se è presente la maggioranza dei membri che li compongono. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta, a votazione palese. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
Articolo 13
I verbali delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, del Comitato Scientifico e del Comitato d’onore devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
Articolo 14
Il Segretario del Consiglio di amministrazione, del Comitato Scientifico e del Comitato d’onore viene nominato dal Consiglio stesso, il quale provvede pure a determinarne i compiti e la retribuzione.
Articolo 15
Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da 3 (tre) membri nominati dal Consiglio di Amministrazione di cui almeno uno scelto tra le persone iscritte nel Registro dei Revisori Contabili. Il Collegio dei Revisori dei Conti, che resta in carica per n. 3 (tre) esercizi, nomina al suo interno un Presidente che deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Contabili. Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo contabile della Fondazione e vigila sulla gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di conto preventivo e consuntivo, effettua verifiche di cassa ed esercita le funzioni di controllo legale dei conti. Le deliberazioni del Collegio dei Revisori dei Conti sono prese a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Delle attività svolte e degli accertamenti eseguiti deve darsi conto nell’apposito libro del Collegio dei Revisori dei Conti.
Articolo 16
L’esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.